Legge regionale 18 novembre 1987, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO III
 NORME AUTORIZZATIVE O MODIFICATIVE DI
SPESA NON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 22
 Finanziamento straordinario alla
Comunità montana Canale del Ferro - Val Canale
(programma 3.1.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Comunità montana Canale del Ferro - Val Canale un finanziamento straordinario di lire 300 milioni, da destinare alla necessità di stalle sociali cooperative ricadenti nella Comunità stessa, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse.
2. Col provvedimento di concessione verranno stabiliti i termini in cui la Comunità montana dovrà presentare dettagliata relazione dimostrante l' avvenuto utilizzo del finanziamento per i fini di cui al comma 1.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 20 - Programma 3.1.3. - Spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - il capitolo 7226 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunità montana Canal del Ferro - Val Canale per le necessità delle stalle sociali cooperative, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Art. 26
1. In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, deve intendersi che le somme erogate alle singole scuole ed eventualmente non utilizzate, possono essere imputate per l' anno scolastico successivo, anche se non vi è stata un' ulteriore assegnazione di fondi da parte della Provincia.