Legge regionale 18 novembre 1987, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO I
 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989
ED AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ANNO 1987
Art. 7
 
1. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 7541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno iscritte nella misura di lire 2.263.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1987-1989 con la tabella << C >> (variazioni in aumento) allegata alla presente legge.
Art. 8
 
1. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitolo 372 dello stato di previsione dell' entrata e 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987 - 1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno iscritte nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1987-1989 con la tabella << C >> (variazioni in aumento) allegata alla presente legge.
Art. 10
 
1. Alla copertura della spesa di lire 21.930.800.000 - relativa all' anno 1987- corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 2: lire 12.935.000.000) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II (lire 8.995.800.000) si provvede:
a) per lire 3.200 milioni con le variazioni in aumento per l' anno 1987 previste dalla tabella << A >> (articolo 1);
b) per lire 6.150 milioni mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 932: lire 1.100 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987;
2) capitolo 933: lire 700 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987;
3) capitolo 934: lire 1.270 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987;
4) capitolo 3655: lire 180 milioni;
5) capitolo 7898: lire 500 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze del n. 2 del 19 gennaio 1987;
6) capitolo 7966: lire 2.400 milioni, di cui lire 1.200 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987;
c) per le restanti lire 12.580.800.000 con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1986 con il rendiconto generale per l' esercizio 1986, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2399 del 19 maggio 1987.

2. Alla copertura della spesa di lire 2.286.650.000, relativa all' anno 1988, corrispondente alla somma delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II si provvede:
a) per lire 886.650.000, con le disponibilità derivanti dalla somma delle variazioni in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 2);
b) per lire 1.200 milioni, mediante storno dal capitolo 7966 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989;
c) per lire 200 milioni, mediante storno - in relazione al disposto di cui al comma 5 dell' articolo 25 dal capitolo 8461 dello stato di previsione della spesa precitato.

3. Alla copertura della spesa di lire 2.286.650.000, relativa all' anno 1989, corrispondente alla somma delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II si provvede:
a) per lire 2.086.650.000, con le disponibilità derivanti dalla somma delle variazioni in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 2);
b) per lire 200 milioni, mediante storno - in relazione al disposto di cui al comma n. 5 dell' articolo 25 - dal capitolo 8461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.

TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
Art. 13
 Contributi a Comuni per apprestamento aree
produttive di interesse comunale
nei territori montani (programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato con il secondo comma dell' articolo 21 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1987, specificatamente destinata all' apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.
Art. 15
 Opere pubbliche e di pubblico interesse
(programma 2.5.1.)
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 50 milioni per l' anno 1987.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
5. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 36 milioni.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 36 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
9. L' onere complessivo di lire 108.000.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 108.000.000.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 16
 Strutture socio - assistenziali
(Programma 2.1.7)
2. I finanziamenti saranno concessi su presentazione di apposita domanda, corredata da un prospetto dimostrativo delle spese sostenute e da sostenere nel corso del 1987 da parte dei predetti Enti che non siano già coperte da contributi concessi sulla base di altre leggi regionali. Gli Enti medesimi saranno tenuti a presentare, a dimostrazione dell' utilizzo dei finanziamenti, il conto consuntivo dell' esercizio 1987.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986.
6. I finanziamenti saranno concessi su presentazione di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti il disavanzo, alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale.
7. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1987.
10. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1987.
TITOLO III
 NORME AUTORIZZATIVE O MODIFICATIVE DI
SPESA NON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 22
 Finanziamento straordinario alla
Comunità montana Canale del Ferro - Val Canale
(programma 3.1.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Comunità montana Canale del Ferro - Val Canale un finanziamento straordinario di lire 300 milioni, da destinare alla necessità di stalle sociali cooperative ricadenti nella Comunità stessa, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse.
2. Col provvedimento di concessione verranno stabiliti i termini in cui la Comunità montana dovrà presentare dettagliata relazione dimostrante l' avvenuto utilizzo del finanziamento per i fini di cui al comma 1.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 20 - Programma 3.1.3. - Spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - il capitolo 7226 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunità montana Canal del Ferro - Val Canale per le necessità delle stalle sociali cooperative, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Art. 26
1. In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, deve intendersi che le somme erogate alle singole scuole ed eventualmente non utilizzate, possono essere imputate per l' anno scolastico successivo, anche se non vi è stata un' ulteriore assegnazione di fondi da parte della Provincia.