Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.
CAPO II
 Altri interventi settoriali delle Comunità montane
Art. 25
 
1. Le Comunità montane promuovono, nei rispettivi territori, l' attuazione degli interventi, compresi nei rispettivi piani pluriennali di sviluppo e relativi programmi stralcio annuali, aventi ad oggetto la valorizzazione economica delle risorse agricole nonché lo sviluppo delle potenzialità di attrazione agri - turistica.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 50/1993
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 10 ter, L. R. 23/2001
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010