Art. 22
1. L' Amministrazione regionale promuove l' attuazione di progetti specifici per sostenere lo sviluppo dell' agricoltura ed incrementare il reddito familiare dei residenti nei territori montani.
2. Obiettivi del progetto sono:
a) la riorganizzazione dei fattori produttivi e il potenziamento economico delle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale;
b) il rafforzamento dei fattori che concorrono ad assicurare la permanenza della popolazione residente nelle aree suindicate;
c) la pił ampia valorizzazione delle risorse agricole e forestali, mediante il sostegno di attivitą produttive esercitate nel settore primario anche a tempo parziale.
3. All' attuazione dei progetti provvedono, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli, le Comunitą montane.