Art. 18
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a sostenere nuove iniziative nei territori montani per la realizzazione delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, individuate come prioritarie sulla base dell' analisi delle caratteristiche e delle potenzialitą di sviluppo turistico dei diversi ambiti territoriali ed in funzione di obiettivi di qualificazione e specializzazione dell' offerta turistica.
3. Per la concessione dei contributi in conto capitale si applicano, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui alla
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 10/1989
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 47/1991