Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 14 da art. 8, comma 1, L. R. 16/1989
2 Articolo 19 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 29/1990
3 Integrata la disciplina della legge da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 nel testo modificato da art. 6, comma 1, L. R. 8/1993
4 Integrata la disciplina della legge da art. 218, comma 3, L. R. 5/1994
TITOLO I
 NORME GENERALI
CAPO I
 Finalità, soggetti ed articolazione territoriale
Art. 2
 
1. Nell' ambito dei territori classificati montani ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell' articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, verranno privilegiati gli obiettivi di riequilibrio territoriale interno alle zone montane, con particolare attenzione per le aree ove si riscontrano situazioni di difficoltà ambientale e condizioni socio - economiche inferiori ai valori medi regionali, con l' individuazione delle priorità e la differenziazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Agli effetti di cui al comma 1, verranno considerati i seguenti indicatori delle condizioni socio - economiche e della difficoltà ambientale:
a) andamento demografico, consistenza delle strutture produttive, situazione del mercato del lavoro;
b) dotazione di infrastrutture civili, accessibilità ai servizi pubblici, entità degli spostamenti della popolazione connessi all' attività lavorativa.

3. Gli interventi destinati allo sviluppo delle attività industriali, artigianali e dei servizi alla produzione di cui al Capo I del Titolo II della presente legge, si applicano a favore delle imprese insediate o che si insediano e per l' assunzione di lavoratori residenti nei territori delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro - Valcanale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina - Meduna, Val d' Arzino - Val Cosa - Val Tramontina, con priorità alle locazioni nei comuni interamente montani, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti.
CAPO II
 Commissione regionale e accordi di programma
Art. 3
1. È istituita la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani.
2. La Commissione è formata, da una parte, dalla Regione, nelle persone del Presidente della Giunta regionale, dell' Assessore al bilancio e alla programmazione e dell' Assessore competente allo sviluppo della montagna; dall' altra, dalle Comunità montane, nelle persone dei rispettivi Presidenti.
3. La Commissione è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore da lui delegato.
5. Gli accordi di programma attuano il coordinamento delle azioni di competenza rispettivamente della Regione, ivi compresi gli Enti regionali e controllati dalla Regione, e delle Comunità montane, determinando tempi, modalità e finanziamento degli interventi, nonché i destinatari della loro gestione.
6. Gli accordi di programma sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. La Commissione è altresì sede per l' espressione da parte delle Comunità montane di pareri, osservazioni e indicazioni sulla proposta di direttive della Giunta regionale di cui all' articolo 4.
8. Nell' espletamento delle sue funzioni, la Commissione può avvalersi dei contributi espressi da enti ed organismi rappresentativi della realtà sociale, culturale e linguistica dei territori montani.
Note:
1 La Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 18 della L.R. 13/2001.
CAPO III
 Direttive per il coordinamento degli interventi
a favore dei territori montani
TITOLO II
 INTERVENTI SETTORIALI DELLA REGIONE
CAPO I
 Sviluppo delle attività industriali, artigianali
e dei servizi alla produzione
Art. 8
1. L' Amministrazione regionale sostiene l' avvio di nuove iniziative nell' industria, nell' artigianato di produzione e nei servizi reali collegati alle attività produttive, mediante la concessione di contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. I contributi sono concessi sulle spese di investimento per:
a) costruzione o acquisto e riattivazione di stabilimenti tecnicamente attrezzati, ivi comprese l' eventuale onere per l' acquisizione delle aree;
b) realizzazione di laboratori artigiani, ivi compreso l' eventuale onere per l' acquisto delle aree e dei locali;
c) impianto di uffici;
d) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature;
e) acquisto di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive.

5. Si applicano le procedure indicate al Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive interpretazione autentica, modifiche e integrazioni, e, per le imprese artigiane, quelle di cui al Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, e successive modifiche e integrazioni. A domanda dell' impresa, previa dichiarazione attestante l' avvenuto inizio dei lavori e/o dell' investimento e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, può essere corrisposta una anticipazione per una quota massima pari al 50% dell' ammontare del contributo. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all' Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell' industria, o dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato (ESA), senza necessità di preventiva escussione del beneficiario del contributo. Lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa potrà aver luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell' iniziativa.
6. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.
7. Nella prima applicazione della presente legge possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalle imprese successivamente al 1 agosto 1987 e prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 16/1989
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 16/1989
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 1, L. R. 16/1989
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 4, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 7, comma 1, L. R. 8/1993
7 Comma 2 interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 8/1993
8 Articolo interpretato da art. 15, comma 2, L. R. 8/1993
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 12, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
11 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
CAPO II
 Valorizzazione delle risorse idriche
ai fini di produzione energetica
CAPO III
 Altri interventi settoriali della Regione: agricoltura,
turismo, commercio, consorzi di garanzia fidi, borse di
studio. Progetti intersettoriali mirati comprensivi anche
dei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi
alla produzione
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 15
1. In attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa:
a) ( ABROGATA );
b) per la predisposizione ed attuazione di un progetto mirato alla ripresa economica nel Gemonese e nel Canal del Ferro - Val Canale delle zone di transito interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie.

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 55, comma 5, L. R. 29/1996
2 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 55, comma 5, L. R. 29/1996
Art. 19
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alle Comunità montane interessate, accompagnate dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta.
3. Qualora gli imprenditori si avvalgano, per la tenuta della contabilità, di Centri contabili da essi stessi gestiti in forma associata e riconosciuti idonei dalle Comunità montane, oppure di Centri contabili gestiti dalle Associazioni di categoria, potranno autorizzare i suddetti Centri a incassare i contributi loro concessi. A tale scopo i Centri potranno presentare domanda cumulativa di liquidazione del contributo in nome degli imprenditori interessati.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 79, comma 3, L. R. 2/1989
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 3, L. R. 10/1988 nel testo modificato da art. 9, comma 1, L. R. 16/1989
3 Comma 1 sostituito da art. 139, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
Art. 19 bis
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il settore commerciale nei territori delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro - Val Canale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina - Meduna, Val d' Arzino, Val Cosa, Val Tramontina attraverso la concessione alle imprese commerciali - ivi compresi i pubblici esercizi e con esclusione delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, così come definito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 - di contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sulle spese di investimento per:
a) costruzione o acquisto e riattivazione di esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compreso l' eventuale onere per l' acquisizione delle aree;
b) ammodernamento o ristrutturazione degli esercizi commerciali preesistenti, con spesa superiore ai 50 milioni.

3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 29/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 2, L. R. 29/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 34, L. R. 25/1999
TITOLO III
 INTERVENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE
CAPO I
 Sviluppo dell' agricoltura e delle attività economiche
integrative del reddito familiare
Art. 23
1. Nei territori montani verrà favorita la costituzione di cooperative e di società di persone formate da imprenditori agricoli residenti, ancorché non dediti in modo prevalente all' esercizio dell' attività agricola, dirette a migliorare e rendere più efficiente l' utilizzazione dei terreni e l' impiego dei mezzi di produzione.
2. A tal fine i Comuni stimolano l' aggregazione degli imprenditori agricoli di cui al comma 1, assistendoli nell' individuazione e nell' organizzazione dei programmi di attività produttive e di servizio di comune interesse.
4. Le Comunità montane provvedono alla concessione degli incentivi.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 50/1993
2 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 24
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane finanziamenti straordinari per l' attuazione di interventi compresi nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità medesime e relativi programmi stralcio annuali, aventi ad oggetto le iniziative di cui all' articolo 23, comma 3.
Note:
1 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
CAPO II
 Altri interventi settoriali delle Comunità montane
Art. 25
 
1. Le Comunità montane promuovono, nei rispettivi territori, l' attuazione degli interventi, compresi nei rispettivi piani pluriennali di sviluppo e relativi programmi stralcio annuali, aventi ad oggetto la valorizzazione economica delle risorse agricole nonché lo sviluppo delle potenzialità di attrazione agri - turistica.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 50/1993
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 10 ter, L. R. 23/2001
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO IV
 NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE
CAPO II
 Norme finanziarie
Art. 31
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 8, sono autorizzate:
a) nel settore dell' industria, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) nel settore dell' artigianato, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7752 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: << Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nei territori di cui al comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 35 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) alla Rubrica n. 22 - Programma 3.2.10. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8463 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione: << Contributo in conto capitale per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigiane ubicate nei territori di cui al comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 35 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

3. Sui precitati capitoli 7752 e 8463 vengono, altresì, iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, di lire 500 milioni e, rispettivamente, di lire 200 milioni.
Art. 33
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 12, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale:
a) alle Comunità montane, per una spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989;
b) agli altri soggetti previsti dall' articolo 49 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, per una spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l' anno 1987 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono istituiti, alla Rubrica n. 21 - Programma 1.6.2. - Spese d' investimento - Sezione X - i seguenti capitoli:
a) alla categoria 2.3. il capitolo 7604 (2.1.234.5.10.28) con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle Comunità montane per interventi a sostegno della realizzazione di piccoli impianti idroelettrici nei territori montani >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989;
b) alla categoria 2.4. il capitolo 7605 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore dei soggetti previsti dall' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, escluse le Comunità montane, per interventi a sostegno della realizzazione di piccoli impianti idroelettrici nei territori montani >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per l' anno 1987 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Sul precitato capitolo 7605 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 36
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 miliardi, suddivisa in ragione di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 13.400 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa per il bilancio pluriennale degli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 11 - il Programma 1.3.9. << Aree attrezzate di supporto alla grande viabilità >> e tra le spese d' investimento alla Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 3850 (2.1.210.5.10.32) con la denominazione: << Spese per la progettazione e la realizzazione, nel Gemonese e nel Canal del Ferro - Val Canale, di aree attrezzate commerciali e di informazione turistica a tecnologia avanzata di supporto alla grande viabilità autostradale, nonché di strutture per lo scambio - merci strada - rotaia >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 20 miliardi, suddiviso in ragione di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 13.400 milioni per l' anno 1989.
3. Al predetto onere di lire 20 miliardi si fa fronte come segue:
a) per lire 10 miliardi mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del citato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 5 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per lire 10 miliardi, relativi all' anno 1989, mediante la maggiore entrata di pari importo che si iscrive sul capitolo 428 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 - ai sensi dell' articolo 35 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 - in relazione all' assegnazione disposta con l' articolo 9 della medesima legge 879 del 1986.

4. Sul precitato capitolo 4850 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.
Art. 38
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 18, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale:
a) a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per una spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) a province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed altri enti pubblici, per una spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono istituiti, alla Rubrica n. 23 - Programma 3.5.2. - Spese d' investimento - Sezione X - i seguenti capitoli:
a) alla Categoria 2.4. il capitolo 8929 (2.1.243.5.10.24) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione, nei territori montani, di alberghi e complessi ricettivi complementari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) alla Categoria 2.3. il capitolo 8930 (2.1.232.5.10.24) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed altri enti pubblici per la realizzazione, nei territori montani, di alberghi e complessi ricettivi complementari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Sul precitato capitolo 8929 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.