Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio
CAPO I
 Interventi per la realizzazione di opere acquedottistiche
nella Destra Tagliamento
Art. 1
2. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' ulteriore spesa complessiva di lire 17.000 milioni, di cui 3.000 milioni per l' anno 1987 con il ricavato dei mutui autorizzati con il primo comma, lettera b), dell' articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e lire 14.000 milioni per l' anno 1989.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.2. - Spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - il capitolo 2824 (2.1.210.3.08.16) con la denominazione: << Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento - finanziate con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1987, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
4. Sul precitato capitolo 2824 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 - << Fondo riserva di cassa >> - del precitato stato di previsione.
5. L' onere di lire 14.000 milioni, previsto dal comma 2, fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 14.000 milioni per l' anno 1989, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
6. La denominazione del capitolo 2808 viene così modificata: << Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento >>.
CAPO II
 Interventi per la realizzazione di opere pubbliche
di competenza degli enti locali
Art. 3
 Impianti di acquedotto e fognatura
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2815 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
3. Sul precitato capitolo 2815, viene altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
4. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.200 milioni.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
6. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 2.400 milioni. Al predetto onere di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 4
 Rete di metanizzazione
2. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 3095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
3. Sul precitato capitolo 3095 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
4. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzato, nell' anno 1988, l' ulteriore limite di impegno di lire 30 milioni.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
6. L' onere di lire 60 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 3093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 60 milioni. Al predetto onere di lire 60 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
7. Gli oneri relativi alle annualità per gli anni dal 1990 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 5
 Municipi e cimiteri
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 920 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 920 milioni fa carico al capitolo 2981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 920 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
3. Sul precitato capitolo 2981 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 920 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
4. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, l' ulteriore limite di impegno di lire 640 milioni.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 640 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
6. L' onere di lire 1.280 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 1.280 milioni. Al predetto onere di lire 1.280 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
CAPO V
 Provvedimenti per il restauro delle facciate
degli edifici compresi nelle zone di recupero
Art. 13
 Destinatari delle sovvenzioni e spesa ammissibile
4. Le provvidenze di cui all' articolo 12 non possono essere assegnate per interventi di recupero che già fruiscono di altri contributi pubblici.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 26, L. R. 23/2001
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 85, L. R. 1/2005
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 85, L. R. 1/2005
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, L. R. 16/2008
5 Comma 3 sostituito da art. 32, comma 2, L. R. 16/2008
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 82, L. R. 17/2008
7 Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 23, L. R. 45/2017
CAPO VI
 Norme regionali per agevolare la realizzazione
di parcheggi urbani
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 31/1995
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 87, L. R. 1/2005
3 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.