Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio
Art. 2
Oneri di progettazione
1.
Tra le spese per la realizzazione delle opere finanziabili ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60
, sono comprese quelle relative alla progettazione delle opere stesse.