Legge regionale 07 settembre 1987, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, L. R. 65/1988
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 65/1988
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 3, L. R. 65/1988
4 Comma 3 aggiunto da art. 15, comma 4, L. R. 65/1988
5 Comma 4 aggiunto da art. 15, comma 4, L. R. 65/1988
6 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 13/1991
7 Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 22/1996
8 Per gli effetti di cui all' articolo 2, comma 1, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres., ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' abrogato il presente articolo. Le norme rimangono in vigore fino all' espletamento della norma transitoria di cui all' articolo 7, comma 3, del citato Regolamento
9 Comma 4 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
10 Comma 5 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
11 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 34/2017