Art. 1
Finalità generali
1. Al fine di concorrere alla più generale azione diretta a favorire lo sviluppo socio - economico regionale, l' Amministrazione regionale, avuto riguardo alle indicazioni del Piano urbanistico regionale, del Piano regionale di sviluppo e del Piano regionale integrato dei trasporti, nel più ampio quadro di riferimento costituito dal Piano generale dei trasporti, ferma rimanendo la normativa vigente per i porti di competenza statale, individua con la presente legge le linee e gli strumenti per il potenziamento del sistema portuale regionale con l' obiettivo, altresì, di favorire l' integrazione e la specializzazione funzionale dei singoli scali.
Art. 2
( ABROGATO )
Note:
1 Il Comitato regionale dei porti, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 3
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 1, L. R. 23/1997
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 4
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 1, L. R. 23/1997
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.