Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualitą e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 27 bis
1. I contributi di cui all' articolo 25, comma 1 e all' articolo 26, commi 1 e 4, della legge regionale n. 22/1987 possono essere concessi anche alle societą, che svolgono attivitą di impresa, derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi, di cui all' articolo 110 del codice della navigazione, secondo i tipi societari previsti nei Titoli V e VI del Libro VI del codice civile, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 19 aprile 1993, n. 111.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 108, comma 1, L. R. 47/1993