Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 25
 Interventi in conto capitale a favore
degli investimenti privati nei porti
2. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, unitamente al preventivo di spesa e ad una relazione illustrativa delle finalità dell' investimento da effettuare.
3. La Giunta regionale delibera sull' ammissibilità dell' iniziativa al contributo, in relazione alle indicazioni del Piano regionale dei porti, e sull' entità del contributo da concedere.
4. Saranno privilegiati quegli interventi che per il particolare contenuto tecnologico, siano in grado di indurre una particolare qualificazione dell' ambito portuale in cui vengono effettuati.
5. Sono ammesse a contributo anche le iniziative avviate a partire dal 1 gennaio 1986 e non portate a termine alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I contributi sono cumulabili, entro il limite della quota di spesa non coperta dai contributi stessi, con altre provvidenze in conto interessi o in annualità eventualmente previste da leggi statali o regionali.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 47/1993