Art. 25
Interventi in conto capitale a favore
degli investimenti privati nei porti
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, in misura non superiore al 20% della spesa ritenuta ammissibile, alle imprese, loro consorzi e ai consorzi misti fra soggetti privati e pubblici che effettuino negli ambiti dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, come definiti dai Piani regolatori portuali, nonché nella zona interscambio merci di Monfalcone, investimenti diretti alla costruzione, acquisto, ampliamento, completamento e ammodernamento degli edifici e degli impianti necessari all' attività dell' impresa, compresi quelli destinati al deposito, stoccaggio e manipolazione delle merci. Beneficiano altresì dei predetti contributi le società derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi di cui all' articolo 110 del codice della navigazione che svolgono attività di impresa.
2. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, unitamente al preventivo di spesa e ad una relazione illustrativa delle finalità dell' investimento da effettuare.
3. La Giunta regionale delibera sull' ammissibilità dell' iniziativa al contributo, in relazione alle indicazioni del Piano regionale dei porti, e sull' entità del contributo da concedere.
4. Saranno privilegiati quegli interventi che per il particolare contenuto tecnologico, siano in grado di indurre una particolare qualificazione dell' ambito portuale in cui vengono effettuati.
5. Sono ammesse a contributo anche le iniziative avviate a partire dal 1 gennaio 1986 e non portate a termine alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I contributi sono cumulabili, entro il limite della quota di spesa non coperta dai contributi stessi, con altre provvidenze in conto interessi o in annualità eventualmente previste da leggi statali o regionali.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 47/1993