Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 22
3. I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, che esprime altresì parere di congruità relativamente agli acquisti e ai noleggi.
4. I fondi necessari per i lavori, gli acquisti ed i noleggi, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, possono essere messi a disposizione del Dirigente il Servizio dei porti e delle attività emporiali o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.
Note:
1 Comma 2 interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 57/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 16/2001
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 16/2001
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 22/2010