Art. 21
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere direttamente, o mediante concessione ad enti pubblici locali o consorziali, alle opere di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali, anche ad uso turistico, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché delle altre opere marittime di competenza regionale.
1bis. Possono essere concessionarie dell' Amministrazione regionale, per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, limitatamente alle opere sulle vie navigabili, società a partecipazione regionale.
2. Gli interventi autorizzati ricomprendono le spese necessarie per la realizzazione, l' acquisto e la gestione di impianti, mezzi e attrezzature finalizzate all' efficienza e alla sicurezza delle operazioni portuali e della navigazione, nonché alla generale salvaguardia della incolumità pubblica nell' ambito delle infrastrutture di cui al comma 1, ivi comprese le ordinarie spese per l' illuminazione ed i segnalamenti, nonché per le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all' attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di consorzi tra enti locali e privati operatori, aventi la finalità di provvedere in via ordinaria all' effettuazione delle operazioni di dragaggio degli ambiti portuali e delle vie navigabili di competenza regionale, con particolare riferimento al territorio lagunare.
4. Con apposita convenzione verranno definiti i rapporti tra l' Amministrazione regionale e detti consorzi, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento dell' attività dei consorzi stessi.
5. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad affidare a terzi i controlli diretti ad accertare lo stato e l' efficienza delle opere marittime, portuali e di navigazione interna e relativi fondali, gli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di effettuazione di indagini geognostico - geotecniche, di analisi chimico - fisiche ed altre necessarie per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi di compatibilità ecologica e di ripristino ambientale.
5 bis. Nell'ambito dell'azione di promozione e sviluppo dei traffici di interesse regionale e al fine di potenziare il sistema portuale regionale, l'Amministrazione regionale prevede, a Porto Nogaro e a Monfalcone, interventi a sostegno dei servizi tecnico-nautici di cui all'
articolo 14, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).
5 ter. Nell'ambito delle azioni volte a favorire lo sviluppo dei porti regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata all'acquisto di mezzi nautici idonei a garantire e migliorare le manovre di accesso a Porto Nogaro, da mettere a disposizione degli addetti ai servizi tecnico - nautici mediante contratto di comodato a titolo gratuito.
6. Agli interventi di cui al presente articolo provvede la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 30/1990
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 41, L. R. 13/1998
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 55, L. R. 4/1999
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 22/2010
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 29/2017
6 Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 16, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Parole sostituite al comma 5 ter da art. 5, comma 43, L. R. 13/2022