Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 20
 Modalità di concessione, erogazione
e rendicontazione dei finanziamenti
1. I finanziamenti di cui all' articolo 17 vengono concessi ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei singoli programmi pluriennali di investimento.
2. La loro erogazione viene effettuata annualmente, in via anticipata, fino all' intero ammontare del finanziamento concesso per l' anno in corso.
4. I rendiconti relativi devono essere presentati entro il 28 febbraio dell' anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
5. I rendiconti stessi devono essere corredati dai progetti, debitamente approvati e dotati degli eventuali pareri di rito, delle opere comprese nei programmi pluriennali di investimento.
6. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori dodici mesi.
6 bis. Con riferimento ai procedimenti in corso, su istanza motivata degli enti beneficiari da inoltrare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, il dirigente della struttura che ha concesso il beneficio può fissare un termine di rendicontazione diverso da quello originariamente previsto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 25/1989
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 15/2004
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2004