Art. 1
Finalità generali
1. Al fine di concorrere alla più generale azione diretta a favorire lo sviluppo socio - economico regionale, l' Amministrazione regionale, avuto riguardo alle indicazioni del Piano urbanistico regionale, del Piano regionale di sviluppo e del Piano regionale integrato dei trasporti, nel più ampio quadro di riferimento costituito dal Piano generale dei trasporti, ferma rimanendo la normativa vigente per i porti di competenza statale, individua con la presente legge le linee e gli strumenti per il potenziamento del sistema portuale regionale con l' obiettivo, altresì, di favorire l' integrazione e la specializzazione funzionale dei singoli scali.