Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.
Art. 1
 
2. L' Azienda regionale delle foreste e l' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) possono altresì procedere all' alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 a trattativa privata, oltre che nei casi previsti dalle leggi dello Stato, nonché dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, riguardo i beni immobili del patrimonio disponibile:
a) quando l' acquirente sia locatario od affittuario od abbia comunque in uso il bene immobile stesso, purché si tratti di privato o di società cooperativa;
b) quando l' acquirente sia proprietario dei terreni fra i quali l' immobile è intercluso;
c) quando l' acquirente sia proprietario di terreni confinanti con l' immobile;
d) quando, non sussistendo alcuna delle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), altri soggetti, aventi il requisito di coltivatori diretti, ne facciano richiesta; in tal caso verrà data precedenza ai residenti nel comune di Grado, nel comune di Fiumicello ed in località Dandolo nel comune di Maniago.

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 40/1991
2 Comma 3 aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 40/1991
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
5 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 30, comma 13, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 14, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.