Legge regionale 08 luglio 1987, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.
TITOLO III
 NORME AUTORIZZATIVE DI SPESA
NON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI
Art. 52
 Opere pubbliche di viabilità forestale
(programma 1.4.1.)
2. Per le finalità previste dall' articolo 26 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito con l' articolo 9 della precitata legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 4083 (2.1.234.3.10.11.) con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per l' esecuzione di opere pubbliche di viabilità forestale - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.
5. Per le finalità previste dall' articolo 25 ter della precitata legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito con l' articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
6. L' onere complessivo di lire 1.300 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 4078 del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
7. Le quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 53
 Interventi forestali nelle zone terremotate
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 6, limitatamente ai benefici di cui al secondo comma dell' articolo medesimo, e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della medesima legge regionale n. 6/1982, come modificati con gli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 agosto 1984, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Art. 55
 Edilizia convenzionata ed agevolata
(programma 1.1.1.)
1. Il limite di impegno di lire 485 milioni iscritto sul capitolo 2596 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 in corrispondenza all' assegnazione statale disposta con l' articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene ridotto di lire 57.964.000 a decorrere dall' anno 1987. Le annualità relative al predetto limite autorizzate per gli anni dal 1987 al 2004 vengono ridotte di lire 57.964.000 per ciascuno degli anni medesimi.
2. Per l' attuazione di interventi di completamento di programmi di edilizia convenzionata e agevolata ai sensi dell' articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato, nell' anno 1987, il limite di impegno di lire 57.964.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 579.640.000 per l' anno 1987 e nella misura di lire 57.964.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2004.
3. L' onere di lire 695.568.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2596 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza:
1) in relazione al precedente primo comma, presenta sufficiente disponibilità per lire 201.680.902 relative al 1987 (di cui 143.716.902 corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 11 del 9 febbraio 1987) e per lire 115.928.000 relative agli anni 1988 e 1989;
2) per lire 377.959.098, relative all' anno 1987, viene elevato, in termini di competenza, in corrispondenza alla maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 392 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, sempre in termini di competenza, di lire 377.959.098 per l' anno 1987.

4. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 58
 Concorso sugli interessi
prestiti agrari per calamità naturali
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzato, nell' anno 1987, un limite d' impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
4. All' onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 20 - partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 63
 Contributo sugli interessi
per investimenti delle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 230 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 690 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 690 milioni.
4. Al predetto onere complessivo di lire 690 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1410 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del precitato stato di previsione.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.