Legge regionale 08 luglio 1987, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.
Art. 71
1. Ai fini dell' utilizzo dei fondi ripartiti dallo Stato a termini dell' articolo 5 della legge 8 novembre 1986, n. 752 per il finanziamento degli interventi previsti dal regolamento CEE n. 797/1985, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione a ripartire - nell' ambito delle provvidenze previste dalla legislazione regionale in materia - le disponibilitą da impiegare per gli interventi medesimi.