Legge regionale 08 luglio 1987, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.
Art. 70
1.
Il primo comma dell' art. 9 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2, viene sostituito dal seguente:
<< Limitatamente al personale assunto in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, la Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, rimborserà, a partire dal 1 gennaio 1984, le spese relative al trattamento economico dei giovani occupati esclusivamente agli enti indicati nella lettera c) dell' art. 7 della richiamata legge 16 maggio 1984, n. 138, e regolerà i rapporti finanziari con gli enti di cui alla lettera b) dell' articolo 7 della legge medesima, in dipendenza dei giovani occupati fino a tutto l' anno 1983. >>.