Art. 47
Società operaia di mutuo soccorso
e istruzione di Pordenone
(programma 2.3.8.)
1. Per le finalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 78, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società operaia di mutuo soccorso e istruzione di Pordenone un contributo straordinario di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito - alla Rubrica n. 17 - programma 2.3.8. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 6234 (2.1.242.5.06.30) con la denominazione: << Contributo straordinario alla Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione di Pordenone per l' ampliamento ed il restauro della sede sociale sita in palazzo Gregoris a Pordenone >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.