Art. 19
Edilizia rurale
(programma 1.1.1.)
2. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.