Legge regionale 23 giugno 1987, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 24/06/1987

Modifiche ed integrazioni ai Capi II, III e VI della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, concernenti interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, concernente contributi sulle operazioni di locazione finanziaria.
Art. 4
 
1. L' Amministrazione regionale, ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 36 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, č autorizzata a concedere finanziamenti o contributi fino ad un massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile a centri di ricerca nei settori di cui al secondo comma dell' articolo 34 della legge regionale n. 30/1984, per progetti che abbiano come finalitā:
a) trasferimento di nuove tecnologie;
b) assistenza tecnica, organizzativa e gestionale;
c) iniziative di promozione commerciale sul territorio nazionale.