Legge regionale 23 giugno 1987, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 24/06/1987

Modifiche ed integrazioni ai Capi II, III e VI della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, concernenti interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, concernente contributi sulle operazioni di locazione finanziaria.
Art. 1
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, a definire con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze di concerto con l' Assessore all' industria, ulteriori modalità relative all' attuazione delle operazioni di consolidamento finanziario attraverso l' unificazione della misura dell' agevolazione creditizia, nei limiti di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 30/1984, anche per quanto concerne le operazioni già concluse.
2. La misura del tasso unificato così determinata troverà applicazione a favore di tutti i contratti di finanziamento in essere per le rate non scadute al momento dell' entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore dei contratti di finanziamento stipulati prima dell' entrata in vigore della presente legge.