Legge regionale 28 aprile 1987, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi straordinari per le cooperative danneggiate dall' afta epizootica. Norme di modifica e integrazione di leggi in materia di agricoltura.
Art. 9
1. Nel quadro delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell' agricoltura e delle foreste a sostegno dell' agricoltura ai sensi dell' articolo 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752, l' Amministrazione regionale č autorizzata a partecipare a tali azioni mediante la stipulazione di convenzioni con il predetto Ministero ed, eventualmente con enti, associazioni ed organismi sia pubblici che privati.
2. Per la copertura degli oneri derivanti all' Amministrazione regionale dalle convenzioni di cui al precedente comma, l' Amministrazione stessa potrā utilizzare gli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio regionale che concernono interventi rientranti nell' ambito delle predette azioni a carattere orizzontale.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.