Legge regionale 28 aprile 1987, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi straordinari per le cooperative danneggiate dall' afta epizootica. Norme di modifica e integrazione di leggi in materia di agricoltura.
Art. 10
1. Per la mancata commercializzazione - a seguito di ordinanza della competente autorità - di animali riscontrati contaminati da radioattività dopo il 2 maggio 1986, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli allevatori dei medesimi ed alle cooperative tra gli stessi costituite una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato dei capi distrutti.
2. La medesima indennità potrà essere corrisposta anche nel caso che gli animali, anziché essere distrutti, siano destinati ad alimentazione zootecnica; in tal caso dovrà essere dedotto il ricavato da tale utilizzazione.
3. L' indicazione del valore di mercato di ciascun capo è effettuata dal Direttore dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio, sentita l' Associazione provinciale degli allevatori e il responsabile del settore veterinario dell' Unità sanitaria locale capoluogo di provincia.
5. Gli oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 7486 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.