Legge regionale 28 aprile 1987, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi straordinari per le cooperative danneggiate dall' afta epizootica. Norme di modifica e integrazione di leggi in materia di agricoltura.
Art. 1
2. I prestiti saranno commisurati in base alle spese di gestione quali risultano dall' ultimo bilancio approvato, deducendo l' importo di eventuali prestiti agevolati negli interessi conseguiti nell' annata in corso per sopperire alle medesime spese di conduzione e/o gestione aziendale.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.