Art. 59
Modifica delle competenze
in materia di carta tecnica regionale
Art. 60
( ABROGATO )
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2 Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 61
Attuazione regolamenti CEE
Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del
regolamento CEE n. 797/1985 relative ai regimi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole ed agli investimenti collettivi nelle zone di montagna e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE 75/268/CEE, la Giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, i criteri, le condizioni e le procedure per l' applicazione dei regimi di aiuti agli investimenti medesimi. Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, in materia di indennità compensativa per le zone di montagna e svantaggiate e di tenuta delle contabilità, si applicano le disposizioni della
legge regionale 13 agosto 1986, n. 34.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del regolamento di cui al precedente comma e della predetta legge statale, fanno carico ai capitoli 4081, 4167, 7488, 7490, 7492, 7494 e rispettivamente ai capitoli 4080, 4166, 7487, 7489, 7491 e 7493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 62
Per la concessione dei finanziamenti di cui all'
articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni a favore di cooperative agricole - ivi comprese le cooperative di altri settori che esercitano anche attività in quello dell' agricoltura - loro consorzi, consorzi di bonifica e associazioni provinciali degli allevatori, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma dello stesso articolo 1, è modificata in quella del 31 ottobre 1986.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 67
Utilizzo stanziamenti a favore ISDEE
Lo stanziamento iscritto sul capitolo 601 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 può venir utilizzato anche per il finanziamento delle spese sostenute nel corso dell' esercizio 1986.
Art. 68
Copertura finanziaria
Il totale delle spese autorizzate con gli articoli dall' 1 al 51 e con il penultimo comma dell' articolo 53, pari a lire 175.282 milioni, suddivisi in ragione di lire 90.442 milioni per l' anno 1987, di lire 26.330 milioni per l' anno 1988 e di lire 58.510 milioni per l' anno 1989, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.