Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).
TITOLO V
 ALTRI INTERVENTI
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 51
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il pagamento del premio di fine lavoro e dell' indennità di fine servizio ai giovani assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, per l' attuazione dei progetti specifici predisposti dal Servizio del libro fondiario e dal Servizio dei beni ambientali e culturali e dall' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ), da calcolarsi in relazione al periodo di tempo prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato secondo le modalità nella misura stabilita dai rispettivi contratti.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 35 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 35 milioni fa carico al capitolo 5487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.