Art. 51
Indennitā di fine servizio personale
legge 285/ 77(programma 2.2.1.)
L' Amministrazione regionale č autorizzata a disporre il pagamento del premio di fine lavoro e dell' indennitā di fine servizio ai giovani assunti ai sensi della
legge 1 giugno 1977, n. 285, e della
legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, per l' attuazione dei progetti specifici predisposti dal Servizio del libro fondiario e dal Servizio dei beni ambientali e culturali e dall' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ), da calcolarsi in relazione al periodo di tempo prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato secondo le modalitā nella misura stabilita dai rispettivi contratti.
Per le finalitā di cui al precedente comma, č autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 35 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 35 milioni fa carico al capitolo 5487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.