Art. 15
Edilizia scolastica
(programma 2.3.1.)
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 84 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 16 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.