Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
2 Articolo 7 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
3 Articolo 7 ter aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
TITOLO I
 NORME IN MATERIA DI CACCIA
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 43, comma 2, L. R. 30/1999
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 43, comma 3, L. R. 30/1999
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 11, comma 7, L. R. 13/2000
4 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 21/1993
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 43, comma 4, L. R. 30/1999
3 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 24/1996
2 Terzo comma sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 24/1996
3 Articolo sostituito da art. 43, comma 5, L. R. 30/1999
4 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 7
L' attività di cui al precedente comma non è consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.
Nelle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia, nonché le gare cinofile, si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario limitatamente ai periodi e sulle specie sopra indicate.
Le disposizioni regolamentari riguardanti l' applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
Note:
1 Derogata la disciplina del nono comma da art. 7, comma 2, L. R. 14/1987
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 24/1996
3 Parole sostituite al primo comma da art. 12, comma 3, L. R. 24/1996
4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996
5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996
6 Nono comma abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 24/1996
7 Parole sostituite al primo comma da art. 43, comma 6, L. R. 30/1999
8 Parole aggiunte al quinto comma da art. 43, comma 7, L. R. 30/1999
9 Parole sostituite al sesto comma da art. 43, comma 8, L. R. 30/1999
10 Parole sostituite al settimo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999
11 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999
12 Parole sostituite al settimo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003
13 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003
14 Parole sostituite al sesto comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15 Parole sostituite al settimo comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
16 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 7 bis
3. Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 3, lettera a), L. R. 15/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Comma 2 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
6 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
Art. 7 ter
3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame composta di almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente, da un esperto in materia fra quelli indicati dalle associazioni venatorie riconosciute di cui all' articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e un esperto in materia nominato dalla Società Italiana Pro Segugio - ENCI. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
2 Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 7/2008
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 150, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
5 Comma 1 ter aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
6 Comma 1 quater aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
7 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
8 Comma 1 sexies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 13, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11 Parole sostituite al comma 1 sexies da art. 13, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
12 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
13 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
14 Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15 Comma 6 bis aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
16 Comma 6 ter aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
17 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 39, L. R. 45/2017
18 Parole aggiunte al comma 3 da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
19 Comma 5 sostituito da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
TITOLO II
 NORME IN MATERIA DI GESTIONE
DELLE OASI DI PROTEZIONE
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Primo comma abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 43, comma 10, L. R. 30/1999
3 Articolo abrogato da art. 150, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
TITOLO III
 NORME IN MATERIA DI ALLEVAMENTI
E CENTRI DI PRODUZIONE DI SELVAGGINA
Art. 9
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.
3. È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 43, comma 11, L. R. 30/1999
2 Comma 2 sostituito da art. 150, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al primo comma da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Articolo sostituito da art. 100, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
TITOLO IV
 NORME IN MATERIA DI TASSIDERMIA
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/2002
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 22/1990
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/2002
TITOLO V
 NORME IN MATERIA DI PESCA
Art. 13
Nelle acque del demanio marittimo interno in materia di pesca, non operando la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, continua a trovare applicazione la disciplina vigente nel settore e le attribuzioni relative sono esercitate dal Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
3 Articolo ripristinato per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. 18/2000.