Art. 7
Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che sono consentiti tutti i giorni dell'anno ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva, purché non soci delle riserve confinanti.
L' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto sull' intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1º agosto all' ultimo giorno di febbraio.
L' addestramento e l' allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci della riserva, per il periodo dal 15 agosto all' ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della riserva medesima.
L' attività di cui al precedente comma non è consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.
Per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di una riserva di caccia di diritto, l' attività di cui al secondo e terzo comma del presente articolo può essere temporaneamente sospesa dal Direttore di riserva per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente.
Sull' intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio, su autorizzazione della struttura regionale competente in materia di caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate e con cani da seguita esclusivamente su lepri e cinghiali.
L' addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte della struttura regionale competente in materia di caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori.
Nelle riserve private e consorziali di cui alla
legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia, nonché le gare cinofile, si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario limitatamente ai periodi e sulle specie sopra indicate.
Le disposizioni regolamentari riguardanti l' applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
Note:
1 Derogata la disciplina del nono comma da art. 7, comma 2, L. R. 14/1987
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 24/1996
3 Parole sostituite al primo comma da art. 12, comma 3, L. R. 24/1996
4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996
5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996
6 Nono comma abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 24/1996
7 Parole sostituite al primo comma da art. 43, comma 6, L. R. 30/1999
8 Parole aggiunte al quinto comma da art. 43, comma 7, L. R. 30/1999
9 Parole sostituite al sesto comma da art. 43, comma 8, L. R. 30/1999
10 Parole sostituite al settimo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999
11 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999
12 Parole sostituite al settimo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003
13 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003
14 Parole sostituite al sesto comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15 Parole sostituite al settimo comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
16 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 7 bis
(Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita)
3. Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.
4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell'
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e, infine, i cacciatori di età superiore ad anni sessanta all'entrata in vigore della
legge regionale n. 6/2008.
4 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito esame e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 3, lettera a), L. R. 15/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Comma 2 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
6 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
Art. 7 ter
(Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita)
1. A decorrere dall'annata venatoria 2011-2012, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Regione, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.
1 bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta.
1 ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.
1 quater. L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive può avvenire solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova.
1 quinquies. L'impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma 1 quater è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni.
1 sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione, la Regione provvede al rilascio del relativo attestato di idoneità che ha validità anche per l'addestramento e allenamento di cui all'articolo 7.
3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame composta di almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente, da un esperto in materia fra quelli indicati dalle associazioni venatorie riconosciute di cui all'
articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e un esperto in materia nominato dalla Società Italiana Pro Segugio - ENCI. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione ed è disciplinato dalla
legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
5. Non sono soggetti a limitazione il numero massimo di cani e di cacciatori per singola cacciata e per squadra nella caccia alla specie cinghiale, lepre e volpe.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.
6 bis.
L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino al perimetro esterno:
6 ter. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle aree di cui al comma 6 bis.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
2 Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 7/2008
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 150, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
5 Comma 1 ter aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
6 Comma 1 quater aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
7 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
8 Comma 1 sexies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 13, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11 Parole sostituite al comma 1 sexies da art. 13, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
12 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
13 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
14 Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15 Comma 6 bis aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
16 Comma 6 ter aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
17 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 39, L. R. 45/2017
18 Parole aggiunte al comma 3 da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
19 Comma 5 sostituito da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023