Art. 3
Nei limiti e alle condizioni di cui al comma successivo, il Sindaco, su conforme parere della Commissione edilizia, può autorizzare il mutamento anche parziale della destinazione d' uso degli edifici catalogati ed inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'
articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima che siano decorsi quindici anni dalla data della stipula della convenzione per la conservazione dello stato degli edifici.
Il mutamento della destinazione d' uso, quale risulta dal verbale di consistenza redatto dopo l' ultimazione dei lavori di riparazione e restauro, non può essere autorizzato quando venga ad alterare i valori architettonici, culturali ed ambientali che hanno giustificato la catalogazione dell' edificio.
L' autorizzazione di cui al presente articolo può essere concessa anche per gli edifici in relazione ai quali sia già stata stipulata, alla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione di cui al surrichiamato articolo 8 della predetta legge regionale.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 3, L. R. 37/1993
Art. 4
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui ai Capi II e III della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per giorni centottanta, in favore dei soggetti emigrati all' estero, proprietari o titolari di diritti reali di godimento, alla data del 6 maggio 1976, di immobili danneggiati dagli eventi sismici che, in possesso di ogni altro requisito di legge, non siano, essi stessi od un loro familiare, proprietari di altro alloggio nel territorio nazionale;
b) per giorni novanta, in favore dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento, purché occupanti, alla data del 6 maggio 1976, l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti altresì, alla data medesima, nel Comune ove è situato l' immobile danneggiato dagli eventi sismici.
Per i fini del presente articolo, ai proprietari sono equiparati gli assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita.
Nel caso che il titolare dell' immobile danneggiato sia deceduto dopo il 6 maggio 1976, la domanda di contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di cui al primo comma, da quello tra gli eredi che alla data degli eventi sismici conviveva con il titolare, sempreché non risulti esso stesso o altro familiare proprietario di altro alloggio. L' erede che agisce deve dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi.
I progetti relativi agli interventi richiesti dagli interessati dovranno essere presentati entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di accoglimento della domanda, salvo che per i soggetti di cui al precedente primo comma, lettera a), e loro eredi, per i quali il termine è di dodici mesi. Trova applicazione l'
articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36.
La concessione dei contributi altresì non ha luogo se gli edifici siano già stati riparati con i benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 158, comma 1, L. R. 50/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 48/1991
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 2, L. R. 48/1991
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 5
Al quarto comma del suddetto articolo sono soppresse le parole << alle condizioni suindicate e >> e sono aggiunte, dopo le parole << con precedenza a persone terremotate >>, le parole << residenti, alla data del 6 maggio 1976, nel medesimo Comune >>.
Art. 7
I benefici previsti dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi agli interessati ponendo in detrazione i contributi eventualmente già accordati ai sensi della
legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte afferente alla riparazione dei danni subiti dall' immobile a causa degli eventi sismici.
Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità al presente articolo.
Art. 8
Qualora esigenze di coordinamento funzionale e distributivo dei vani e dei locali accessori, costituenti unità abitative comprese in uno stesso edificio danneggiato dagli eventi sismici, impongano modificazioni delle proprietà per soddisfare in modo razionale le esigenze abitative degli occupanti, sono ammissibili a contributo anche le parti dell' edificio acquisite successivamente al 6 maggio 1976 per garantire la ricettività abitativa di cui al DPGR 01615/Pres dell' 8 agosto 1977.
Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.