Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
CAPO I
 Norme integrative
della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30,
e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 2
 
Per le convenzioni di cui all' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che risultino già stipulate alla data dell' entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede alla loro trascrizione nei registri immobiliari a spese dei proprietari interessati.
Art. 4
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui ai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per giorni centottanta, in favore dei soggetti emigrati all' estero, proprietari o titolari di diritti reali di godimento, alla data del 6 maggio 1976, di immobili danneggiati dagli eventi sismici che, in possesso di ogni altro requisito di legge, non siano, essi stessi od un loro familiare, proprietari di altro alloggio nel territorio nazionale;
b) per giorni novanta, in favore dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento, purché occupanti, alla data del 6 maggio 1976, l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti altresì, alla data medesima, nel Comune ove è situato l' immobile danneggiato dagli eventi sismici.

Per i fini del presente articolo, ai proprietari sono equiparati gli assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita.
Nel caso che il titolare dell' immobile danneggiato sia deceduto dopo il 6 maggio 1976, la domanda di contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di cui al primo comma, da quello tra gli eredi che alla data degli eventi sismici conviveva con il titolare, sempreché non risulti esso stesso o altro familiare proprietario di altro alloggio. L' erede che agisce deve dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi.
La concessione dei contributi altresì non ha luogo se gli edifici siano già stati riparati con i benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 158, comma 1, L. R. 50/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 48/1991
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 2, L. R. 48/1991
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 6
 
All' articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<< Anche in pendenza dell' approvazione del progetto e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi.

Art. 7
 
I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi agli interessati ponendo in detrazione i contributi eventualmente già accordati ai sensi della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte afferente alla riparazione dei danni subiti dall' immobile a causa degli eventi sismici.
Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità al presente articolo.