Art. 59
Fino alla data sopraindicata il Segretario generale straordinario è autorizzato - in via eccezionale - ad erogare ai soggetti aventi titolo un' anticipazione sino al 90% dell' indennità loro spettante in deroga agli articoli 1 e 2 della citata
legge regionale 30 agosto 1984, n. 45.
Le spese per il ripristino delle aree occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché delle aree adibite a deposito di materiali di risulta, spese sostenute dai Comuni o dai proprietari prima della data di entrata in vigore della
legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, sono assunte a carico della Regione, in via di sanatoria, in misura non superiore a quella stabilita con DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/Sgs.
Nei limiti suindicati, le spese ammesse a rimborso sono liquidate avuto riguardo alle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, ovvero risultanti da perizia tecnica di stima del Comune.