Art. 8
Progettazioni
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a curare e promuovere, anche avvalendosi di collaborazioni esterne con società ed imprese a prevalente capitale statale, lo svolgimento di studi di fattibilità e progettazioni di piani e di opere di preminente interesse per la regione.
A tali fini l' Amministrazione regionale potrà stipulare apposite convenzioni, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore al bilancio e alla programmazione.