Art. 13
Per le finalità previste dal precedente articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1986, di lire 900 milioni per l' anno 1987 e di lire 800 milioni per l' anno 1988.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IV - il capitolo 2713 con la denominazione: << Contributi sulle spese di gestione sostenute dai Centri di innovazione industriale insediati nelle province di Trieste e di Gorizia >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1986, di lire 900 milioni per l' anno 1987 e di lire 800 milioni per l' anno 1988.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).