Art. 62
Speciali finanziamenti regionali
alle Amministrazioni provinciali
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Amministrazioni provinciali speciali finanziamenti, sino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, allo scopo di:
b) rilevare linee o acquistare materiale, attrezzature ed impianti, anche fissi, allo scopo di potenziare i loro servizi d' istituto, relativi al trasporto pubblico locale.
I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi altresì a Consorzi di Enti locali cui le Amministrazioni provinciali partecipino.
Le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.