Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 57
L' ammontare dei contributi di cui al primo comma non può superare la misura del 60 per cento del tasso di riferimento.
Caratteristiche, condizioni ed obblighi cui debbono comunque sottostare i mezzi sono quelle stabilite al precedente articolo 56.
I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con il finanziamento di cui al precedente articolo 56.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.