Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 48
L' Amministrazione regionale predispone e adotta, con le procedure di cui al successivo articolo 50, i provvedimenti opportuni per assicurare la regolare attuazione del piano regionale e dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale.
Alla realizzazione dei piani di cui al comma precedente si provvede con i mezzi finanziari assegnati dallo Stato alla Regione, attraverso l' apposito Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, previsto dalla legislazione vigente.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 48, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 203, comma 1, L. R. 5/1994
3 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 14/1994
4 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
5 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.