Legge regionale 06 giugno 1986 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 07/06/1986

Interventi straordinari contro gli inquinamenti atmosferico e acustico nel territorio regionale.

Art. 1

L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, da parte delle Province, l' effettuazione, nel territorio regionale, di indagini e studi dei fattori climatici e delle componenti meteorologiche, nonché dei fattori di inquinamento atmosferico e acustico, al fine di porre sotto controllo le zone interessate a detto inquinamento e determinare efficaci interventi volti alla tutela ambientale.

Per tale finalità l' Amministrazione regionale concede alle Province finanziamenti destinati alla copertura degli oneri conseguenti all' acquisizione delle aree per l' installazione di reti di rilevamento dei fattori inquinanti, all' acquisto delle attrezzature necessarie, allo studio di previsione diffusionale, nonché alla elaborazione dei dati.

Per la gestione ed il controllo delle reti di rilevamento, per l' elaborazione e la valutazione dei risultati delle indagini le Amministrazioni provinciali potranno avvalersi di Centri di studi e ricerche scientifiche specializzati nel settore.

Art. 2

Per l' anno 1986 le domande, intese ad ottenere i finanziamenti di cui al precedente articolo 1 - secondo comma - devono essere presentate, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità, corredate da:

- uno studio di previsione diffusionale;

- una relazione tecnico - illustrativa riguardante l' installazione di una rete di rilevamento chimico - meteorologico per quanto concerne l' inquinamento atmosferico;

- una relazione tecnico - illustrativa riguardante l' installazione di una rete di rilevamento del livello di rumorosità per quanto concerne l' inquinamento acustico;

- un preventivo dettagliato di spesa;

- un' apposita deliberazione giuntale dell' Amministrazione provinciale interessata.

I finanziamenti sono concessi con decreto della Direzione regionale dell' igiene e della sanità ed erogati, in via anticipata, in misura pari al 75% dell' importo concesso, mentre il rimanente importo è liquidato previa presentazione del rendiconto di spesa dimostrativo dell' utilizzazione dell' importo già erogato e di una relazione illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Per gli anni successivi si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, fatte salve diverse disposizioni, anche di carattere generale, che dovessero entrare in vigore.

Art. 3

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 7632 con la denominazione: << Finanziamenti alle Province per attività di indagine e studio dei fattori climatici e delle componenti meteorologiche nonché dei fattori di inquinamento atmosferico e acustico >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): dell' importo di lire 2.000 milioni, relativi all' anno 1986, la somma di lire 1.000 milioni corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13/Rag. dd. 7 febbraio 1986.

Sul precitato capitolo 7632 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.