Legge regionale 06 giugno 1986 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 19/06/2002
Norma transitoria di integrazione della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, in materia di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico - forestale. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1965, n. 28 e successive modifiche e integrazioni.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:1 Articolo 1 bis aggiunto da art. 64, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 1 bis
(1)
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di sistemazione idraulico - forestale potranno essere eseguiti in economia dagli Uffici della Direzione regionale delle foreste nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari.
Note:1 Articolo aggiunto da art. 64, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
Art. 2
È abrogata la legge regionale 25 novembre 1965, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
Le funzioni attribuite dalla vigente legislazione al Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana nei settori di competenza della Direzione regionale dell' agricoltura sono devolute al Comitato consultivo per le bonifiche, di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.