Legge regionale 06 giugno 1986 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 19/06/2002

Norma transitoria di integrazione della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, in materia di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico - forestale. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1965, n. 28 e successive modifiche e integrazioni.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 1 bis aggiunto da art. 64, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002

Art. 1 bis

(1)

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di sistemazione idraulico - forestale potranno essere eseguiti in economia dagli Uffici della Direzione regionale delle foreste nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari.

Note:

Articolo aggiunto da art. 64, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.

Art. 2

È abrogata la legge regionale 25 novembre 1965, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

Le funzioni attribuite dalla vigente legislazione al Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana nei settori di competenza della Direzione regionale dell' agricoltura sono devolute al Comitato consultivo per le bonifiche, di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.