Legge regionale 13 maggio 1986, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 31/01/1989

Interventi a favore dei Comuni e delle Province in attuazione dell' articolo 54 dello Statuto.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, terzo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
2 Parole aggiunte al primo comma da art. 66, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, comma 3, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
4 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 22, comma 2, L. R. 10/1988, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 1, L. R. 42/1989
2 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 66, secondo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
2 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.