Art. 13
Programma di riqualificazione urbana
Con la medesima deliberazione di delimitazione dell' area strategica, i Comuni predispongono un programma di riqualificazione urbana, all' interno dell' area delimitata.
Il programma di riqualificazione urbana quantifica gli oneri necessari all' attuazione dei piani di recupero, indica i termini temporali e le fasi della relativa attuazione e, tra l' altro, individua:
a) gli interventi ricompresi nei piani di recupero che possono essere attuati in regime di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata, nonché i relativi operatori;
b) le aree e gli immobili da acquisire od occupare in funzione del successivo recupero;
c) le opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione urbana;
d) le spese necessarie per il trasferimento e la sistemazione provvisoria delle famiglie nonché delle attività artigianali e commerciali che occupano immobili oggetto di interventi di recupero da realizzarsi a cura di enti pubblici;
e) gli interventi di recupero su immobili da destinare ad uso diverso dall' abitazione con l' indicazione dei relativi operatori.
Agli effetti della progettazione esecutiva degli interventi edilizi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana, la distribuzione planovolumetrica prevista dal piano di recupero od eventualmente da altri strumenti urbanistici, fermo restando l' obbligo del rispetto delle norme che disciplinano le distanze e le altezze, non è vincolante.