Per la promozione di una cultura della riqualificazione urbana nelle sue componenti ambientali, architettoniche, tecniche, amministrative produttive, l' Amministrazione regionale è autorizzata a:
1) bandire concorsi di idee per la soluzione di problemi attinenti alla progettazione di interventi particolarmente significativi e complessi;
2) istituire premi regionali per soluzioni progettuali di valore esemplare;
3) assumere iniziative di divulgazione e di consulenza tecnica a favore di enti pubblici e privati;
4) consentire la sperimentazione - attraverso gli incentivi previsti dall' articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per i progetti finalizzati - di tecniche di intervento sul patrimonio edilizio esistente, che facciano ricorso a processi industrializzati di produzione ed installazione di componenti ripetibili ai fini dell' economicità e rapidità degli interventi;
5) affidare studi, acquisire documentazione e dati e commissionare ricerche finalizzati agli obiettivi di cui ai punti precedenti.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni contributi una tantum fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per le prestazioni professionali connesse con le elaborazione dei piani di recupero