Art. 23
Disposizioni agevolative del recupero
in regime agevolato e convenzionato
Gli interventi di recupero sono altresì ammessi a contributo anche nel caso di destinazione a scopi alloggiativi di immobili o vani che prima dell' intervento di recupero erano destinati ad altro uso.
È altresì consentito recuperare più unità immobiliari per ricavarne un' unica abitazione.
All'
articolo 4, primo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, le parole << ai sensi dell'
articolo 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457 >>, sono sostituite con le parole << ai sensi dell'
articolo 8, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 >>.
Note:
1 Terzo comma abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 37/1988
2 Parole soppresse al quarto comma da art. 52, comma 2, L. R. 37/1988