Art. 2
La misura della sovvenzione di cui all' articolo precedente sarà determinata in base al bilancio preventivo che a tal fine l' ente beneficiario dovrà presentare all' Amministrazione regionale entro il mese di ottobre di ogni anno.
La sovvenzione sarà concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e contestualmente erogata, in via anticipata, in unica soluzione.
È fatto obbligo all' ente beneficiario di presentare all' Amministrazione regionale, entro il mese di maggio di ogni anno, una dichiarazione dalla quale risulti in dettaglio la specifica destinazione data alla sovvenzione nel corso dell' anno precedente.
Note:
1 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 122, comma 3, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.