Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).
TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE
PUBBLICHE E D' INTERESSE PUBBLICO
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27
 Impianti sportivi
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 200 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005. L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per le finalità previste dal combinato disposto della lettera a) del primo comma e del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa bilancio pluriennale per anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010