Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).
CAPO IV
 Interventi nei settori del commercio e dei servizi
Art. 17
Al fine di agevolare l' accesso al credito da parte delle imprese del settore commerciale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di lire 13.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
Con deliberazione della Giunta regionale proposta dall' Assessore regionale alle finanze, di concerto con l' Assessore regionale al commercio e turismo, sono stabilite le modalità dell' operazione di cui al precedente comma.
L' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare con l' Istituto di Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia apposita convenzione per l' attuazione di quanto previsto dai precedenti primo e secondo comma.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1986 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987-1988.
Il predetto onere di lire 13.000 milioni fa carico al capitolo 6859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 12, L. R. 36/1996