Art. 29
Edilizia scolastica
Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del
Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l'
articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, sono autorizzati, negli anni 1987 e 1988, due ulteriori limiti d' impegno di lire 350 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
- anno 1987: lire 350 milioni;
- anni dal 1988 al 2006: lire 700 milioni;
- anno 2007: lire 350 milioni.
L' onere di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988, fa carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.